Hai necessità di verificare la documentazione aziendale in materia di personale, lavoro agile, adempimenti e sicurezza?
Lo Studio Spina, Consulenza del Lavoro a Milano, assiste aziende e datori di lavoro nella gestione degli adempimenti collegati al rapporto di lavoro, alla documentazione aziendale e all’amministrazione del personale.
Cos’è il DVR e perché è obbligatorio
Il DVR è il documento che conclude la valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008. Attraverso tale documento il datore di lavoro deve individuare i rischi presenti nell’attività lavorativa, indicare le misure di prevenzione e protezione adottate, programmare gli interventi di miglioramento e definire le procedure operative da applicare in azienda.
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR rientrano tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro. Ciò significa che il datore di lavoro può avvalersi del supporto di consulenti, RSPP, medico competente e altre figure tecniche, ma la responsabilità giuridica dell’adempimento resta in capo al datore di lavoro.
Cosa deve contenere il Documento di Valutazione dei Rischi
Il DVR deve essere coerente con l’attività realmente svolta dall’azienda e deve contenere, tra gli altri elementi:
la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;
i criteri adottati per la valutazione dei rischi;
le misure di prevenzione e protezione attuate;
i dispositivi di protezione individuale adottati;
il programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare;
i ruoli aziendali incaricati dell’attuazione delle misure;
i nominativi di RSPP, RLS o RLST e medico competente, ove nominato;
l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.
Il documento deve inoltre essere munito di data certa o attestata secondo le modalità previste dalla normativa. Un DVR generico, non riferito alla concreta organizzazione aziendale, rischia di non essere considerato sufficiente in caso di verifica ispettiva.
Quando deve essere redatto il DVR
Il DVR deve essere predisposto quando l’impresa occupa lavoratori o soggetti equiparati. In caso di nuova impresa, il datore di lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e redigere il relativo documento entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.
Anche nelle imprese di minori dimensioni, l’obbligo non viene meno. Nei casi consentiti, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. La stessa possibilità può essere prevista, con specifiche limitazioni, anche per aziende fino a 50 lavoratori.
Quando il DVR deve essere aggiornato
Il DVR non ha una scadenza annuale automatica valida per tutte le aziende. Tuttavia deve essere rielaborato ogni volta che intervengono modifiche rilevanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
L’aggiornamento è necessario, in particolare, in caso di:
modifiche del processo produttivo;
modifiche dell’organizzazione del lavoro;
introduzione di nuove attrezzature, macchine o impianti;
utilizzo di nuove sostanze o preparati;
cambio delle mansioni o delle modalità operative;
infortuni significativi;
risultati della sorveglianza sanitaria che evidenziano nuove necessità;
evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
introduzione o modifica strutturata del lavoro agile.
Nei casi in cui la rielaborazione è obbligatoria, il DVR deve essere aggiornato entro 30 giorni dalla causa che ha reso necessario l’intervento. Le misure di prevenzione devono invece essere aggiornate immediatamente, con idonea evidenza documentale e comunicazione al RLS.
Sanzioni per mancata redazione del DVR
La mancata redazione del DVR rappresenta una violazione grave. L’art. 55 del D.Lgs. 81/2008 prevede, per la violazione dell’obbligo di valutazione dei rischi ed elaborazione del documento, l’arresto da 3 a 6 mesi oppure l’ammenda da euro 3.556,60 a euro 9.112,57.
In alcune attività caratterizzate da rischi particolari, la sanzione è ancora più severa. Nei casi indicati dalla norma, può applicarsi l’arresto da 4 a 8 mesi, ad esempio in presenza di attività con esposizione a rischi biologici rilevanti, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni, mutageni, sostanze tossiche per la riproduzione, amianto o cantieri temporanei e mobili con specifiche caratteristiche.
Sanzioni per DVR incompleto o non aggiornato
Non è sufficiente avere un documento denominato “DVR”. Il documento deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e deve essere aggiornato rispetto alla situazione effettiva dell’azienda.
Il datore di lavoro che adotta un DVR privo di elementi essenziali, come le misure di prevenzione e protezione, il programma di miglioramento, le procedure di attuazione o le modalità corrette di aggiornamento e consultazione, è punito con l’ammenda da euro 2.847,69 a euro 5.695,36.
Quando invece il DVR manca di altri elementi richiesti, come la relazione sulla valutazione dei rischi con i criteri adottati o l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici, è prevista l’ammenda da euro 1.423,83 a euro 2.847,69.
Mancata custodia del DVR presso l’unità produttiva
Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. La mancata custodia del documento presso l’unità produttiva comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.847,69 a euro 9.397,34.
Questo aspetto è particolarmente importante per aziende con più sedi operative, cantieri, unità locali o attività svolte in luoghi diversi dalla sede legale.
Possibile sospensione dell’attività
La mancata elaborazione del DVR può determinare anche conseguenze operative immediate. Tra le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza che possono comportare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale rientra anche la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
L’Allegato I al D.Lgs. 81/2008 prevede, per tale violazione, una somma aggiuntiva pari a euro 2.500 ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, oltre alla necessità di regolarizzare la violazione e rimuovere le conseguenze pericolose.
Novità 2026: attenzione anche al lavoro agile
Nel 2026 assume particolare rilievo anche il collegamento tra DVR, organizzazione del lavoro e lavoro agile. Le novità introdotte dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34 hanno rafforzato gli obblighi informativi in materia di salute e sicurezza per le prestazioni svolte fuori dai locali aziendali.
Per l’attività lavorativa prestata in modalità agile, in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi a tale modalità di esecuzione del rapporto.
La mancata consegna dell’informativa relativa al lavoro agile è sanzionata con l’arresto da 2 a 4 mesi oppure con l’ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96.
Per un approfondimento specifico sul tema, puoi leggere anche l’articolo dedicato al lavoro agile e sicurezza 2026.
Cosa deve fare l’azienda per ridurre il rischio sanzionatorio
Per evitare contestazioni, il datore di lavoro deve verificare che il DVR sia realmente aggiornato rispetto all’attività svolta, alle mansioni presenti, alle attrezzature utilizzate, ai luoghi di lavoro, alle sostanze impiegate e all’organizzazione aziendale.
È opportuno controllare periodicamente:
presenza del DVR aggiornato e con data certa;
coerenza tra DVR, mansioni e attività effettivamente svolte;
nomina di RSPP, medico competente ove previsto e gestione del RLS/RLST;
formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
consegna dei DPI e relative evidenze documentali;
aggiornamento delle procedure di emergenza;
valutazione dei rischi collegati a lavoro agile, videoterminali e nuove modalità organizzative;
custodia del DVR presso l’unità produttiva interessata.
Il supporto dello Studio Enrico Spina
Lo Studio Enrico Spina assiste imprese, società e professionisti nella gestione degli adempimenti collegati al personale dipendente, ai rapporti di lavoro, alla consulenza giuslavoristica, ai rapporti con INPS e INAIL e all’organizzazione del servizio di buste paga e amministrazione del personale.
In materia di DVR e sicurezza sul lavoro, è importante che l’azienda coordini correttamente la documentazione tecnica predisposta dai consulenti della sicurezza con la gestione del personale, la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli accordi di lavoro agile e le procedure interne.
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Enrico Spina – Consulente del Lavoro
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Conclusioni
La mancata redazione del DVR, il mancato aggiornamento o la presenza di un documento incompleto non rappresentano semplici irregolarità formali. Si tratta di violazioni che possono comportare sanzioni penali, amministrative e, nei casi previsti, anche la sospensione dell’attività.
Nel 2026 le aziende devono prestare particolare attenzione alla coerenza tra DVR, organizzazione del lavoro, mansioni effettive, lavoro agile, formazione e misure di prevenzione concretamente applicate. Il DVR deve essere un documento vivo, aggiornato e coerente con la realtà aziendale.
Articolo informativo aggiornato al 2026 sulla base del D.Lgs. 81/2008 e delle più recenti indicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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